L’articolo 207 del recente decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, rubricato “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”, ha introdotto in via transitoria, al fine di attenuare le difficoltà economiche determinate alle imprese dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19, la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto di cui all’articolo35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche e integrazioni, estendendo la possibilità anche agli altri appalti.
Il secondo comma in particolare precisa che Il successivo comma 2 soggiunge altresì: “Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici Il Capo Dipartimento annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore”.
Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato una circolare che contiene alcuni chiarimenti interpretativi circa l’articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La circolare fornisce specifici chiarimenti sull’interpretazione della norma, per risolvere alcune criticità insorte in sede applicativa e oggetto di segnalazioni pervenute al Mit.