Il criterio della «diversa dislocazione territoriale delle imprese»

Il criterio della «diversa dislocazione territoriale delle imprese», introdotto dal Dl Semplificazioni, non deve essere inteso come il via libera all’introduzione di una riserva di appalti per le aziende che gravitano nel territorio di rferimento della stazione appaltante: la risposta nel parere del MIT n. 790.

Il chiarimento arriva dal ministero delle Infrastrutture e riguarda una delle misure che aveva suscitato non pochi dubbi sia tra le imprese che tra le amministrazioni, proprio per la difficoltà a dare un’interpretazione univoca alla norma nella risposta a quesito n. 790.  Il ministero ricorda innanzitutto che anche il criterio della «dislocazione territoriale» delle imprese è una deroga alle norme del codice appalti valida fino al 31 dicembre 2021 che ha il duplice obiettivo di «attenuare la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta degli operatori economici da invitare ed, al contempo, al fine di favorire una ripresa economica del mercato». Per questo, segnalano i tecnici del Mit, non è possibile fare leva «strumentalmente» su questo criterio «per favorire le imprese del territorio».

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