Lo ha stabilito il Tar Lazio, II-Ter, 19 gennaio 2020, n. 783 nell’accpgliere un ricorso ha precisato che “Ed, infatti, come correttamente prospettato nell’atto introduttivo, la fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettera c-bis) d. lgs. n. 50/16 comporta solo l’estromissione dalla gara in cui è stata rilevata tale causa di esclusione ma non già un’automatica interdizione dalla futura partecipazione a successive gare per un periodo continuato.In quest’ottica, la condotta assunta, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera c-bis) d. lgs. n. 50/16potrà produrre analogo effetto espulsivo in singole gare successive solo laddove la stazione appaltante, con specifici provvedimenti adottati di volta in volta, ritenga che la stessa integri tale causa di esclusione.”