Poste italiana è impresa pubblica

La Corte di Giustizia con sentenza del 28 ottobre 2020 in  C- 52172018 ha dichiarato che Poste Italiane è un’impresa pubblica, ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2014/25/UE5, e che i servizi di portierato, reception e presidio varchi presentano un nesso con le attività svolte nel settore dei servizi postali. La qualificazione giuridica di Poste Italiane è discussa: da un lato c’è chi ne sostiene la natura di impresa pubblica, dall’altro c’è chi sostiene che si tratti di un organismo di diritto pubblico.

La distinzione tra le due tipologie non è irrilevante, poiché mentre un’impresa pubblica è soggetta all’obbligo di esperire una procedura di evidenza pubblica solo per quegli appalti che rientrino nei settori speciali, invece l’organismo di diritto pubblico, in virtù della c.d. teoria del contagio, per gli appalti che non rientrano nei settori speciali è comunque assoggettato alla disciplina sui settori ordinari. La Corte sul punto non si è soffermata in maniera dettagliata, ma avendo riscontrato la sussistenza dei caratteri propri dell’impresa pubblica non ha ritenuto di dover verificare se fossero presenti anche i profili dell’organismo di diritto pubblico. Dal punto di vista soggettivo, quindi, Poste Italiane rientra nell’ambito di applicazione della direttiva, ma l’assoggettabilità alla disciplina sui settori speciali non si può desumere solo in base al criterio soggettivo, relativo cioè al fatto che ad aggiudicare l’appalto sia un ente aggiudicatore, ma è necessario che sussista anche il profilo oggettivo, ossia che l’appalto sia finalizzato allo svolgimento delle attività di uno dei settori speciali. Infatti, l’ambito di applicazione della direttiva 2014/25 è da intendersi ratione materiae – in base alla natura dell’attività – e definito in maniera restrittiva.7 Pur dovendosi intendere restrittivamente, però, non vi rientrano solo i settori espressamente previsti, ma anche tutti quei servizi che presentino un nesso con tali attività, ossia che siano funzionali al loro corretto svolgimento. Nel caso, poi, di servizi prestati a favore di diverse attività, alcune delle quali non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, il regime giuridico dipende dalla scelta dell’ente di aggiudicare un appalto unico o un appalto distinto per ciascuna attività. Per le imprese pubbliche tali opzioni determinano se l’appalto debba essere affidato secondo le procedure previste dalla normativa europea, oppure se ne esulino, con la conseguenza che è necessario chiarire quale sia l’attività cui i servizi sono destinati. Nel caso come quello in esame, in cui si verifichi che i servizi oggetto del bando sono effettivamente funzionali allo svolgimento delle attività nel settore postale e che essi sono destinati in via principale ad attività rientranti nell’ambito della direttiva, l’art. 13 deve essere interpretato nel senso che essi servono effettivamente allo svolgimento dei servizi postali.