Il T.A.R. Lombardia con sentenza della Sez. I del 21 gennaio 2021 n.191 analizza la corretta individuazione della natura (intellettuale) delle prestazioni ai fini dell’applicabilità dell’art. 50, d.lgs. n. 50 del 2016, rifiutando soluzioni predefinite in ordine alla qualificazione dei servizi informatici e imponendo analisi ponderate che analizzino le specificità degli affidamenti, la loro concreta modulazione e le correlate esigenze produttive.
Nella sentenza si legge “la mancata previsione della clausola sociale non preclude la formulazione di un’offerta, né impedisce che l’offerta sia formulata in modo economicamente sostenibile, perché non incide su profili attinenti al contenuto essenziale del servizio, al suo oggetto, alla sua durata, all’impegno finanziario che ne deriva o alla possibilità di realizzare un effettivo confronto competitivo, neppure per ciò che concerne l’individuazione del personale necessario, poiché anche quest’ultimo è un dato emergente sempre dalla lex specialis”. Per i giudici la mancanza della clausola sociale nel bando si traduce in una violazione di legge che vizia l’intera procedura di gara, che non risulta superabile dalla stazione appaltante neppure in sede esecutiva; tale vizio si trasferisce dalla lex specialis di gara agli atti conseguenti, sino all’aggiudicazione, e pertanto presenta attitudine lesiva non solo per il gestore uscente ma per tutti i partecipanti (diversi dall’aggiudicatario), che hanno interesse a contestarla al fine di ottenere la riedizione della procedura.