Sugli atti negoziati del Commissario per emergenza Covid decide il Giudice ordinario

Gli atti risolutivi adottati dal Commissario straordinario per l’emergenza COVID hanno natura privatistica. Lo ha deciso il TAR del Lazio sez.  I quater 24 febbraio 2021 n. 2257 in una recente sentenza che riguardava una fornitura di gel igienizzanti per le scuole della regione Sicilia. Nella lettera di commessa si precisava che la fornitura sarebbe stata risolta laddove i prodotti forniti sarebbero stati anche in corso di fornitura non conformi alle disposizioni sanitarie emergenziali. Per costante e condivisibile giurisprudenza (Cass. civ. Sez. Unite, 10 gennaio 2019, n. 489) qualora la pubblica amministrazione disponga la risoluzione di un contratto invocando la clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cod. civ., la controversia tra le parti contraenti è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, atteso che l’atto risolutivo è esercizio di un diritto potestativo governato dal diritto comune e non di poteri autoritativi di matrice pubblicistica dell’Amministrazione nei confronti del privato.