E’ legittimamente  decaduto dall’aggiudicazione chi presenta un certificato CAM conseguito in data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione.

Il Tar del Lazio sez. II  nella sentenza  12 marzo 2021 n. 3061 è tornata sulla attualissima questione dei CAM ed ha statuito che è legittima “ la  pretesa di Consip di un’attestazione del rispetto della caratteristica tecnica del prodotto offerto già alla data di presentazione dell’offerta assolve, invero, oltre che alla funzione di stabilire una regola univoca ed imparziale per tutti gli operatori economici potenziali partecipanti, all’esigenza di garantire che quel determinato bene risponda ai requisiti minimi obbligatori stabiliti dalla stazione appaltante e sia, pertanto, fin da quel momento effettivamente ad essi rispondente. In altri termini, dunque, poiché il requisito di cui si discorre poteva essere comprovato, come stabilito nei “CAM” e nella lex specialis di gara, solo documentalmente “con un rapporto di prova predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 17025”, anche le relative specifiche certificazioni dovevano sussistere sin dalla presentazione dell’offerta, altrimenti consentendosi, in spregio ai principi di efficienza e celerità dell’azione amministrativa nonché di par condicio tra i concorrenti, l’ingresso anche ad offerte potenzialmente difformi rispetto ai prescritti requisiti, con un inutile aggravio delle relative operazioni di gara e dei tempi della procedura.”