Lo ha deciso il Consiglio di stato sez. in una sentenza del 17 marzo 2021 n. 1455 statuendo la legittimità del comportamento dell’amministrazione che all’esito di un’indagine di mercato (benchmarking) condotta in corso di gara, aveva rilevato che il prezzo di aggiudicazione sarebbe stato superiore alle migliori quotazioni rinvenienti da aggiudicazioni effettuate in ambito nazionale, e la quale, di conseguenza, aveva ritenuto di non aggiudicare la gara, peraltro in conformità ad apposita clausola di salvezza inserita nel bando.
Si legge nella sentenza “Il potere di non aggiudicare la gara era dunque, in presenza di simile attribuzione, subordinato unicamente alla valutazione di non convenienza economica, che nel caso di specie appare essere stata conseguente ad adeguata ricognizione, ed esplicitata in idonea motivazione, nei termini sopra richiamati.
L’unica offerta valida, delle sette presentate, è risultata di importo superiore a quello rilevato mediante attività di benchmarking dei prezzi di beni e servizi in ambito sanitario; l’offerente, odierna appellante, ha giustificato tale circostanza limitandosi a rilevare che tale prezzo sarebbe risultato in linea con quello praticato alla ASL di Lecce (peraltro, come deduce la parte appellata, a seguito non di gara ma di affidamento diretto).
Tale motivazione non è stata ritenuta tale da giustificare un’offerta non conveniente sul piano economico: tanto più in relazione ad una domanda aggregata, che avrebbe dovuto al contrario consentire l’acquisizione a condizioni di mercato migliori e non peggiori rispetto a quelle medie.”