Lo hanno deciso le Sezioni unite civili nella sentenza 4 dicembre 2020, n. 27770 pronunciandosi definitivamente in una vicenda che vede un contenzioso molto delicato che trae origine da un rilevato conflitto di interesse che ha portato alla esclusione dalla gara dell’aggiudicatario e dalla società seconda classificata. Le Sezioni Unite confermano il profilo di self restraint sull’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo nei confronti del legislatore, negando per di più la valenza del principio di stretta legalità delle pene per le sanzioni ANAC.