I contratti soprasoglia possono esse stipulati anche con scrittura privata

Parere MIT 850/2021, 11 febbraio 2021

 Quesito

Questa stazione appaltante deve procedere alla stipula di due procedure sopra soglia comunitaria rispettivamente una aperta e una ristretta, il dubbio che si sostanzia e se il tenore dell’articolo 32, comma 14 consenta alternativamente la scelta da parte dell’amministrazione della forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata indifferentemente dall’importo e dalla procedura adottata. 

Risposta

L’art. 32, comma 14, prevede che il contratto debba essere pubblicato: “a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o oppure mediante scrittura privata” Tali tre forme di conclusione, valide anche per i contratti sopra-soglia, sono alternative.

Si precisa che il contratto dovrà essere comunque sottoscritto in modalità elettronica.

Invece, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.