Le difformità dei luoghi rispetto al progetto non legittima la revoca dell’appalto e comporta un risarcimento del danno

La strutturale difformità tra quanto riportato nel progetto esecutivo dell’opera – predisposto dall’amministrazione e posto a fondamento sia della lettera di invito che della corrispondente offerta dell’Impresa (nonché, ovviamente, della conclusiva aggiudicazione) – ed il reale stato dei luoghi legittima il rifiuto di eseguire dell’impresa . Lo ha statuito il Consiglio di stato sez. V del 23 dicembre 2020 n.8731 intervenendo su una caso che vedeva revocato l’appalto originario e reindetto sulla base di un progetto diverso che recepiva i rilievi dell’aggiudicatario originario. Si legge testualmente nella sentenza che “ Difformità che l’aggiudicataria, aveva riscontrato in occasione della consegna (anticipata) dei lavori, verificando che lo stato del manufatto interessato dall’intervento non corrispondeva a quello riportato a livello progettuale. La società aveva indicato quanto sopra alla stazione appaltante, rappresentando altresì come, in ragione di tale ben significativo difetto, non risultassero eseguibili i lavori secondo le indicazioni progettuali riportate. Ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni, l’appellante rileva come lo stesso verbale di consegna dei lavori (doc. 10 di parte) richiamava l’art. 154 del d.P.R. n. 207 del 2010 il quale, al termine del comma primo, significativamente prevede che la consegna avvenga ove “lo stato attuale è tale da non impedire lavvio e la prosecuzione dei lavori (in termini analoghi lattuale art. 8, comma 5, lett. c) del d.M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49).
Va in primo luogo rilevato come il Comune non abbia in realtà contestato la denunziata difformità dello stato di fatto rispetto alle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, ribadendo anzi (…) “la fattibilità del progetto approvato e si smentisce che gravi perturbazioni abbiano generato una modifica delle condizioni di stato attuale nonché che ci sia un pericolo di crollo nell’esecuzione”.
In ogni caso, l’amministrazione si limitava a presumere “che il progetto esecutivo […] sia stato valutato, sia dal punto di vista della fattibilità che della congruità economica, in sede di offerta economica e pertanto non si capisce quale sia l’intenzione dell’Impresa”. Nella sentenza si da atto anche che a ciò non rileva il preliminare sopralluogo.