La verifica dei rischi nei PPP deve esser oggetto di apposita istruttoria adeguata con comparazione delle soluzioni alternative. Lo ha affermato la Corte dei Conti sez regionale Emilia Romagna in un Parere del 20 gennaio 2021 n. 3 in un caso di leasing in costruendo per la migliore valutazione delle operazioni e, soprattutto, per l’individuazione delle modalità di contabilizzazione, se «off balance» oppure «on balance». Il leasing in costruendo è una forma di realizzazione di lavori pubblici che affianca i tradizionali contratto di appalto e concessione di costruzione e gestione, di cui possono avvalersi le pubbliche amministrazioni soprattutto per la realizzazione delle opere cosiddette “fredde”, che non possono rinvenire una fonte di nei proventi conseguibili da parte degli utenti (come ospedali, scuole, ecc.). La Sezione dell’Emilia Romagna, precisa che è dirimente l’analisi puntuale e concreta dei contenuti contrattuali ai fini della qualificazione dello stesso quale contratto di partenariato pubblico privato irrilevante per il bilancio pubblico dal momento che il contratto potrà non essere considerato nel proprio bilancio come indebitamento solo nel caso in cui i contenuti reali del contratto rispondano pienamente, sia in sede di definizione che di attuazione e conclusione, alla disciplina contenuta nel Dlgs 50/2016.Ed ancora si ribadisce che ai fini della corretta allocazione dei rischi per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, l’ente locale è tenuto a individuare e valutare (oltre ai rischi di costruzione, disponibilità e domanda) le ulteriori fattispecie di rischio previste nelle decisioni Eurostat e richiamate a titolo esemplificativo nelle linee guida Anac del 2018.