La fornitura con posa in opera non può esser confusa con la semplice dazione di beni

E’ configurabile un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura si intenda conseguire una prestazione avente per oggetto beni o prodotti che per loro stessa natura soddisfano autonomamente l’interesse del committente. In questo caso gli eventuali lavori di posa e installazione del bene fornito sono di carattere accessorio e strumentale rispetto all’uso dello stesso; mentre si è in presenza di una prestazione configurabile come lavoro qualora vi sia una modificazione strutturale o funzionale di un bene, con il risultato di ottenere un nuovo bene che, in quanto finito in ogni sua parte, sia capace di esplicare autonome funzioni economiche e tecniche.

Lo ha deciso la Deliberazione A.N.AC.  del 5 maggio 2021 n. 354 nella quale mette in guardia sulle possibili distorsione dell’utilizzo del contratto di fornitura con posa in opera equiparabile al subappalto, ove la manodopera costituisce una parte della prestazione e non può esser scorporata.