La falsa dichiarazione in ordine al possesso del requisito “speciale” ai fini dell’abilitazione al Me.PA , costituisce tentativo “di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante” e comporta obiettivamente la resa di “informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”. Lo ha deciso il Tar Sicilia Palermo sez. III del 17 giugno 2021 n. 1964.