È illegittimo frazionare la procedura in via temporanea per mantenersi sotto la soglia comunitaria

Il Consiglio di Stato, sez. III,  con sentenza n. 5561 del 27 luglio 2021, ha statuito  l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione in violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 e degli artt. 6 e 7 del d.m. 16 gennaio 2018, per assenza di una programmazione biennale ai fini degli acquisti di beni e servizi,  e per artificioso frazionamento temporale dell’appalto.

Secondo i giudici la violazione dell’obbligo da parte dell’Amministrazione di una programmazione biennale degli acquisti ha acquisito tanto più rilevanza in ragione dell’interrelazione tra assenza di programmazione e frazionamento della durata dell’appalto, affermando altresì che  “Non sussiste una giurisprudenza consolidata sull’efficacia della programmazione degli acquisiti e dunque sulle conseguenze dell’assenza della medesima; è però indubbio che l’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ne enuclea una portata obbligatoria, con un’evidente finalità di pianificazione e di trasparenza. Anche a postularne un’efficacia di mera programmazione, di strumento di pianificazione della spesa, con carattere cogente nei soli confronti dell’amministrazione (in termini Cons. Stato, IV, 18 febbraio 2016, n. 651), non può negarsi l’incidenza della stessa sotto il profilo dell’impiego razionale delle risorse, e dunque, per coerenza, ammettersi che la carenza di programmazione possa riflettersi sulla frammentazione degli affidamenti. Almeno in questi termini il motivo appare dunque fondato, come pure in ragione della mancata indicazione delle ragioni che consentivano (a termini dell’art. 7 del d.m. n. 14 del 2018) di effettuare servizi e forniture non inserite nell’elenco”.

Ancora, la durata della procedura negoziata di soli venti mesi, con un importo di appena 11 mila euro al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Codice Appalti, è indice del frazionamento artificioso dell’appalto in quanto appare incoerente con la programmazione biennale degli acquisti dell’Amministrazione che non può prevedere nello stesso ambito programmatorio due o più procedure per lo stesso servizio “spezzettate”. D’altra parte – si legge in sentenza – se il bisogno è biennale, la durata del contratto deve essere almeno biennale; in ogni caso, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, il frazionamento deve essere correlato a “ragioni oggettive”, che invece non risultavano esternate nella deliberazione a contrarre. Si legge testualmente “in assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l’artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria; a tale dimostrazione concorre la prefissazione della durata del contratto a venti mesi, implicante il raggiungimento di un importo che “lambisce” la soglia comunitaria, non coerente con la programmazione biennale, e soprattutto con l’affermazione che «i servizi di vigilanza degli Uffici giudiziari sono necessari ed irrinunciabili in quanto funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica ed all’ordinato svolgimento delle attività giudiziarie», sì da risultare illogica una durata limitata nel tempo, se non con lo scopo di non superare la soglia comunitaria, che appare dunque l’obiettivo, non dichiarato apertis verbis, ma evidentemente strumentale, che domina la determinazione gravata”.