Ad oggi, quindi, tanto le Stazioni Appaltanti quanto gli operatori economici possono fare uso di questo istituto giuridico che consente di affidare congiuntamente l’ultimo livello progettuale con la fase realizzativa. Lo ha statuito il Tar Lazio – Roma, sez. III Quater, nella sentenza del 27 agosto 2021, n. 9401, nel ripercorrere le vicissitudini dell’istituto giuridico. Si legge nelle sentenza “ Il Codice dei Contratti Pubblici nella sua formulazione originaria, poneva un generalizzato divieto di appalto integrato, ossia l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, salvo determinati casi in cui era possibile farvi ricorso. Con il tempo, il Legislatore è intervenuto a modificare questa originaria impostazione, derogando all’iniziale limitazione ed in particolare: con il decreto c.d. “sblocca cantieri” del 2019 (D.L. n. 32/2019 art. 1 comma 1 lett. b) tale divieto è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche; con il successivo decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha esteso la sospensione del divieto di appalto integrato fino al 31 dicembre 2021.”