Le notizie di stampa non rilevano ai fini della valutazione della serietà e affidabilità professionale

Il TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, lo ha stabilito nella sentenza del 10 agosto 2021 n. 248 ove si precisa che “I fatti suscettibili di apprezzamento (…) devono trovare traccia, in atti/documenti dotati di un minimum di attendibilità e valenza dimostrativa. Tale livello di significatività probatoria non può ritenersi raggiunto dalle notizie di stampa…: ciò sia in ragione della intrinseca inaffidabilità di tale fonte informativa, per sé considerata, sia in considerazione del fatto che non è allegato alcun elemento per ritenere che le notizie diffuse fossero ancora attuali alla data della presentazione dell’offerta (e tali, quindi, da generare in capo all’impresa interessata il predicato obbligo dichiarativo).
Non è un caso, del resto, che le linee guida dell’ANAC nr. 16/2016 individuino, tra i fatti potenzialmente idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità di cui all’art. 80 comma 5 del D. lgs. 50/2016, unicamente le condanne, ancorché non definitive, per uno dei reati espressamente indicati… né da sola la pendenza di un procedimento penale può giustificare la riconducibilità del fatto contestato alla presenza di un “grave illecito professionale”.
In tale prospettiva occorre – per poter apprezzare in chiave escludente la pregressa condotta oggetto di procedimento penale – che l’amministrazione “dia adeguato conto: a) di aver effettuato una autonoma valutazione delle idonee fonti di prova; b) di aver considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all’apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente”.