Lo ha stabilito TAR Campania – Napoli, sez. II, 7 settembre 2021 n. 5742:” La parte ricorrente si duole che sia stata comminata l’esclusione per l’avvenuta registrazione della stessa in Passoe con modalità di partecipazione in raggruppamento temporaneo d’impresa e non come operatore singolo in avvalimento, come specificato nella domanda di partecipazione, senza fare invece ricorso al soccorso istruttorio; al riguardo, il Tribunale si limita a richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale che evidenzia come la mancanza del PASSOE non può giammai comportare l’esclusione dalla gara, non configurandosi il predetto elemento quale requisito essenziale di partecipazione, nè configurandosi come elemento incidente sulla par condicio dei concorrenti, con la conseguenza che nella fattispecie che occupa la comminata esclusione va dichiarata illegittima per omesso ricorso al soccorso istruttorio.”