Lo ha stabilito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia con la pronuncia n. 200/2021. La condanna subita dall’ente nel giudizio amministrativo per un illegittimo diniego di accesso agli atti ha visto coinvolto un segretario comunale che, dinanzi al rinvio a giudizio, per il danno patrimoniale subito dall’Ente locale per spese legali addebitate alla controparte vittoriosa, ha optato per il rito abbreviato nel giudizio contabile con il pagamento della somma dovuta ridotta a quasi il 50%.