Lo ha deciso la Cassazione Penale, Sez. VI, 16 febbraio 2022 (ud. 28 ottobre 2021), n. 5536. Per i giudici il reato presuppone che l’ente abbia fissato regole comparative; delitto escluso anche in caso di condotte perturbatrici della procedura , se l’ente pubblico non aveva fissato regole o criteri selettivi per individuare il migliore tra vari competitor. La Corte sottolinea che l’affidamento diretto non può esser considerato penalmente rilevante (articolo 533-bis del Codice penale) quando questo è il risultato di una trattativa privata, svolta nell’ambito di un procedimento amministrativo che non prevede alcuna “gara”, anche se informale, né un criterio comparativo tra diversi concorrenti. La Suprema corte prende così le distanze da una lettura estensiva dell’articolo 353-bis, fornita da un orientamento giurisprudenziale che aveva aperto alla possibilità di affermare il reato in questione, in caso di affidamento diretto, anche quando non c’è un bando di gara né, come recita la norma un «altro atto equipollente.