Le procedure aperte sottosoglia vanno pubblicate in GURI

Lo ha deciso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – sez. giurisdizionale, lo scorso 28 febbraio 2022, in una sentenza n. 254/2022 molto inter4essante e precisa che ricostruisce il regime pubblicitario delle procedure sottosoglia.  Si legge: “9. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar, accogliendo la censura relativa alla brevità del termine concesso dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte, avrebbe trascurato di considerare la legislazione emergenziale adottata in ragione del diffondersi del Covid 19.
9.1. Il Collegio osserva quanto segue.Si premette in fatto che l’avviso, con allegato bando di gara, è stato pubblicato il 22 dicembre 2020, per estratto, sulla home page del sito istituzionale del Comune, sezione news, indicando il “termine e luogo di ricezione offerte – ore 10.00 del 31/12/2020 – piattaforma telematica”. La RDO n. n. 2719486, pubblicata su MEPA il 21 dicembre 2020, ha fissato il termine iniziale di presentazione delle offerte il giorno prima dell’avviso pubblico, alle ore 13,30 del 21 dicembre 2020, e quello finale alle ore 10,00 del 31 dicembre 2020.
L’appellante ha posto a fondamento della propria tesi, volta a giustificare il termine assegnato per la presentazione delle offerte, inferiore al termine di trentacinque giorni di cui all’art. 60 comma 1 del d. lgs. n. 50 del 2016 e anche al dimezzamento di detto termine di cui all’art. 36 comma 9 d. lgs. n. 50 del 2016, gli artt. 25, 26 e 27 del d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018. Dette disposizioni hanno consentito al Consiglio dei ministri, con deliberazione 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del primo febbraio 2020), di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali (Covid 19) trasmissibili per la durata di sei mesi (fino al 31 luglio 2020).
Sulla base di ciò il Capo della protezione civile ha, con ordinanza 25 marzo 2020 n. 655, disposto che “gli Enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all’emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del Codice dei contratti pubblici” (art. 4).
L’efficacia di tale ordinanza è stata nel tempo prorogata fino al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020 e poi, per quel che interessa nella presente sede, fino al 31 gennaio 2021 con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020.  La predetta disciplina emergenziale non è applicabile al caso di specie.
Invero la gara de quo (relativa al trasporto scolastico) non pare connessa con le disposizioni volte ad attuare i provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad assicurare la gestione delle situazioni connesse all’emergenza epidemiologica. L’affidamento del servizio per il trasporto scolastico è stato infatti nel tempo assicurato indipendentemente dalla situazione emergenziale, che anzi ha introdotto alcune istanze di segno opposto, specie in alcune fasi dell’emergenza, allorquando sono rimaste chiuse, almeno in parte, le scuole (nello stesso ricorso in appello si dà conto de “la incertezza della chiusura delle scuole pubbliche che veniva annunciata giorno per giorno”) e sono stati evitate o comunque contingentate le situazioni coinvolgenti una pluralità di persone in spazi chiusi, come emerge anche dall’ordinanza contingibile n. 51 del 24 ottobre 2020, con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha adottato disposizioni restrittive per il trasporto pubblico degli studenti (art. 1), disponendo la sospensione dell’attività didattica con decorrenza dal 26 ottobre 2020 (art. 2), e dall’ordinanza n. 63 del 28 novembre 2020, avente contenuto almeno in parte analogo .
In ogni caso non si ravvisa la strumentalità o comunque la finalizzazione del trasporto scolastico in funzione del superamento dell’emergenza sanitaria, atteso che il medesimo si configura piuttosto come una modalità tesa a coadiuvare la frequenza scolastica e quindi come strumento di attuazione del diritto all’istruzione, che è stato bilanciato, in ragione del rango costituzionale e di diritto fondamentale della persona, con il diritto alla salute sotteso alla disciplina emergenziale, ponendosi quindi in una posizione di alterità e non di strumentalità rispetto alle istanze sanitarie. Proprio nella prospettiva di tale contemperamento deve leggersi anche il richiamato (dall’appellante) decreto 3 dicembre 2020, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha istituito un “tavolo di coordinamento” presieduto dal Prefetto per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (art. 1, lett. s).”