Nelle  consultazioni di mercato la esclusione è extrema ratio

Lo ha deciso il TAR Lazio Roma sez. III ter nella sentenza del 5/5/2022 n. 5607 ove si legge : “L’art. 67 d.lgs. 50/2016, in coerenza con i principi che regolano la materia delle procedure ad evidenza pubblica, prevede l’esclusione della concorrente che abbia partecipato alla preparazione della gara soltanto come extrema ratio, subordinatamente all’impossibilità di garantire la parità di trattamento fra i concorrenti.”