Lo ha deciso il Tar Campania Napoli sez. VIII nella sentenza del 10 febbraio 2022 n. 891 nella quale fa presene che non si può intimare l’interruzione del pubblico servizio al gestore uscente che non intende accettare la proroga . Si legge : “ Tanto premesso, si rivelano evidentemente non conformi alle regole che disciplinano l’istituto in esame, come elaborate dalla giurisprudenza, le previsioni dell’art. 2 del capitolato speciale (pure oggetto di impugnativa) nelle quali, dopo un iniziale richiamo all’art. 106 cit. (che non può prescindere dall’interpretazione datane dalla giurisprudenza), si prevede, per contro, che l’appaltatore debba garantire l’espletamento del servizio alle stesse condizioni contrattuali fino al subingresso del nuovo aggiudicatario.
Consequenziale è, quindi, la illegittimità della nota/diffida comunale impugnata, tenuto conto che:
– la nuova gara (che peraltro non consta, allo stato, sia stata conclusa) è stata bandita all’incirca due mesi dopo la scadenza del contratto, senza che né nell’interlocuzione procedimentale, né in sede processuale siano state evidenziate circostanze idonee a giustificare la lentezza dell’azione dell’ente, oltremodo grave in considerazione della tipologia del servizio;
– essa non indica la durata massima della proroga, obbligando la ricorrente ad erogare il servizio fino all’effettivo subentro del nuovo appaltatore.”