E’ reato fare pressioni sulla pa per stabilire il contenuto del bando e per ottenere che la P.A. inviti una società ‘amica’ a presentare un’offerta. E ciò anche se poi non viene indetta nessuna gara. Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza 29267 del 26 maggio 2018 ricostruendo la differenza tra il reato di turbata libertà degli incanti (articolo 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento (353 bis c.p). poiché anche in questo caso la norma è diretta a colpire i comportamenti che, incidendo illecitamente sulle libera dialettica economica, mettono a repentaglio l’interesse della P.A. di poter contrarre con i miglior offerente». Non cosi, invece, per ciò che concerne il momento di operatività della tutela che per la turbata libertà degli incanti (articolo 353 c.p.) richiede l’esistenza di una gara; laddove, per la turbata libertà del procedimento (353 bis c.p.), «viene anticipato nel tempo – quando un bando non sia stato adottato, anche ove la relativa procedura sia stata avviata senza essere però approdata al suo esito finale – nella consapevolezza che gli interessi meritevoli di tutela possono essere lesi non solo da condotte successive ad un bando il cui contenuto sia stato determinato nel pieno rispetto della legalità, ma anche da comportamenti precedenti, in grado di avere influenza sulla formazione di detto contenuto». Trattandosi di un reato di pericolo, prosegue la Corte, «l’azione consiste, nel turbare mediante atti predeterminati il procedimento amministrativo di formazione del bando, allo scopo di condizionare la scelta del contraente». Per cui siccome «il condizionamento del contenuto del bando è il fine dell’azione, è evidente che il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine medesimo». Per integrare il delitto, dunque, «non è necessario che il contenuto del bando venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente, né, a maggior ragione, che la scelta del contraente venga effettivamente condizionata». «È sufficiente, invece, che si verifichi un turbamento del processo amministrativo, ossia che la correttezza della procedura di predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo». Con l’articolo 353-bis c.p., infatti, «sono entrate per la prima volta nella sfera della rilevanza penale le condotte di turbativa cui non abbia fatto seguito l’adozione di alcun bando di gara».