La Corte di Cassazione lo scorso 25 ottobre è intervenuta con una pronuncia nel dibattuto sugli appalti di servizi che vedo esclusivamente “fornitura di manodopera”.
Analizzata la natura dell’appalto con somministrazione di personale, lo ha definito “non genuino” e conseguentemente fa scattare l’obbligo di assunzione del personale da parte del soggetto che usufruiva di quel personale, precisamente la società SOGEI..
Si legge nella sentenza, “L’accertamento della non genuinità dell’appalto – avendo il giudice di appello fatto riferimento a una serie di circostanze – sussiste quando il giudice di appello abbia fatto riferimento a una serie di circostanze tratte dalla espletata istruttoria alla stregua delle quali ha ritenuto la esistenza di una situazione di concreta ingerenza dell’appaltatrice nell’organizzazione dell’attività oggetto di appalto del committente”; ed ancora si legge che la valorizzazione ai fini di escludere la genuinità dell’appalto dell’assenza di un concreto potere direttivo nell’esecuzione della prestazione in capo alla società appaltatrice è carente con l’insegnamento della Cassazione secondo cui il divieto di intermedizione e interposizione nelle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata a un risultato produttivo autonomo. “
Nel caso di specie, è stato verificato che Almaviva aveva creare presso Sogei un vero e proprio servizio di Help Desk e Sogei (con un autonomo potere), impartiva agli impiegati ex Almaviva una serie di regole comportamentali proprie della Sogei . Di qui, visto quindi che il personale faceva capo a Sogei e non ad Almaviva, l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori presso la Sogei in quanto allo scadere del contratto a tempo determinato non era stato eccepito nulla.