Tanti gli interventi recenti sul principio introdotto all’art. 80 che riportano l’attenzione sulla necessita di autodichiarare tutto quello che riguarda le persone fisiche e giuridiche anche se riguardanti fatti non attinenti all’oggetto della gara e alla vita dell’impresa.
L’esclusione automatica di un’impresa dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per la falsità o l’incompletezza della dichiarazione attestante l’assenza di procedimenti o condanne penali a carico del legale rappresentante, prevista dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, costituisce un’autonoma fattispecie di esclusione, la quale assume rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell’Amministrazione in ordine all’elemento psicologico (se cioè la reticenza sia dovuta a dolo o colpa dell’imprenditore) e alla gravità della violazione con il corollario per il quale non si può predicare l’applicabilità mera del c.d. “falso innocuo” alle procedure d’evidenza pubblica in quanto proprio la completezza delle dichiarazioni consente la celere decisione sull’ammissione dell’operatore economico alla gara.
Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 27 novembre 2018, n. 6726
Sotto il profilo degli effetti, è diverso l’obbligo di dichiarare sentenze penali di condanna rientranti tra quelle previste dall’art. 80, comma 1, oppure ai sensi del successivo comma 5, lett. c) dell’art. 80 cit.; nel primo caso l’esclusione è atto vincolato in quanto discendente direttamente dalla legge, mentre nell’ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), la valutazione è rimessa alla stazione appaltante fermo restando che mai, l’operatore economico può valutare autonomamente la rilevanza dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante, poiché questa deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione. Tale diversità di effetti (espulsivi in un caso, meramente informativi, con finalità preistruttoria nell’altro) giustifica anche perché solo nel primo caso l’ordinamento attribuisce un’efficacia temporale alla sentenza definitiva di condanna.
Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 19 novembre 2018, n. 6529
La condanna per “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” non è compresa nell’ambito della previsione espressamente contemplata dall’art. 80, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 ma l’eventuale sua omissione potrebbe rientrare tra le dichiarazioni mendaci costituenti un’autonoma fattispecie di esclusione dalla gara, rilevante in quanto tale, a prescindere dal possesso o meno dei requisiti di carattere generale, perché incidente sul rapporto fiduciario in termini di inaffidabilità della dichiarazione.
Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 19 novembre 2018, n. 6529
Tra le condanne rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti vanno incluse non solo quelle specificamente elencate ai commi 1 e 2 dell’art. 80 cit, ma anche quelle comunque incidenti, ai sensi del successivo comma 5, sull’affidabilità dell’impresa consentendo l’esclusione anche nel caso in cui la sentenza di condanna sia stata emessa, come nel caso di specie, per il reato di bancarotta fraudolenta non ricompreso nell’elenco di cui ai commi 1 e 2 e riguardante non l’impresa in sé, ma il revisore della società ovvero uno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici
Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 22 ottobre 2018, n. 6016
L’estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2 c.p.p. opera in via automatica, e va ritenuto che l’estinzione non deve essere dichiarata, se non altro in quanto equiparata ad una riabilitazione.
Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 7 maggio 2018, n. 2704