La stazione appaltante non può modificare in corsa la formula matematica di attribuzione dei punteggi alle offerte anche se quella riportata nel bando è viziata da un refuso grafico.
L’Anac in un parere precontenzioso n. 1084 del 21 novembre 2018 ha cassato la scelta di un ente che aveva modificato il criterio di attribuzione dei punteggi al ribasso, per colpa di un errore di trascrizione grafica. L’Autorità riconosce che «appare plausibile che la formula indicata nel disciplinare sia stata erroneamente trascritta». Eppure, anche di fronte a tale evenienza, l’errore «non è emendabile con un’attività interpretativa della commissione di gara, poiché ciò che risulta per tabulas è che i concorrenti sono stati indotti a formulare le loro offerte sulla base dell’incentivo a proporre un ribasso indicato dalla formula contenuta nel disciplinare».
«La correzione – è infatti la conclusione dell’Anac – sarebbe stata invece possibile attraverso una preventiva rettifica del disciplinare e la riapertura del termine per la presentazione delle offerte».
Il caso è uno delle prime applicazioni della disposizione dell’art. 210, norma che come è noto ha stabilito che il parere ha un carattere obbligatorio.