Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 18 dicembre n. 7131, ha deciso che la scelta del prezzo quale criterio di aggiudicazione era legittima in quanto il mercato presentava una diffusa presenza di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto ( ossigeno gassoso e servizi connessi). La stazione appaltante,infatti, “può scegliere (articolo 95 Dlgs 50/2016), tra i criteri dell’ offerta economicamente più vantaggiosa (valorizzando la qualità) e quello del minor prezzo, tenendo presente natura, oggetto e caratteristiche del contratto; con il criterio del «minor prezzo», assume rilievo la sola componente monetaria, e ciò è possibile se il contratto ha connotati di ordinarietà, è privo di particolare valore tecnologico, vi siano procedure largamente standardizzate e diffusa presenza di operatori. Su queste premesse, se la stazione appaltante è in grado di predeterminare in modo preciso l’ oggetto del contratto, non vi è ragione per premiare gli aspetti qualitativi dell’ offerta, perché l’ esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti dal capitolato è già in grado di soddisfare nel modo migliore le esigenze dell’ amministrazione. In conseguenza, l’ elemento «prezzo» può essere l’ unico criterio di aggiudicazione”. Al contrario, il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa prevale quando le caratteristiche oggettive dell’ appalto fanno ritenere rilevanti, ai fini dell’ aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi. In questo caso va preferita l’ offerta che presenti il miglior rapporto qualità/prezzo, valutando se uno o più degli aspetti qualitativi dell’ offerta concorrano, insieme al prezzo, all’ individuazione della soluzione più idonea. Si segnala che lo stesso criterio è stato utilizzato in altri casi, come quando si è aggiudicato, al prezzo più basso, un servizio antincendi (con azioni e procedure specificate e ripetitive: Consiglio di Stato, sez. V 1609 / 2018); o nella scelta tra due vaccini con pari efficienza (Tar Piemonte sez. II 495/ 2017), nella fornitura di caricabatterie da tavolo (Tar Lazio, Roma sez. II 10074 / 2017). Più incerti sono, invece, gli orientamenti sulle riparazioni di veicoli: il Tar Liguria (908/2018) valorizza la qualità, mentre il Tar Emilia Romagna sez. Parma (255/2018) condivide il criterio che si basa sulla prezzo minore, per una gara di riparazioni meccaniche ai mezzi dei carabinieri.