DECRETO SEMPLIFICAZIONI: REQUISITI SOGGETTIVI E NORME IN MATERIA DI PROCEDURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

E’ stato adottato il decreto legge 14.12.2018 n. 135: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” , in vigore dal 15.12.2018. in esso sono contenute modifiche in ordine all’art. 80 comma 5 lette c, quello su cui ANAC è intervenuto con le proprie linee guida n. 6 creando non poco caos tra gli operatori economici e anche le istituzioni interessate, quale AGCOM e lo stesso Consiglio di Stato nel parere reso sulle stesse linee guida, nel quale condivisa l’impostazione sistematica richiama tutti alla valutazione del caso concreto.
All’art. 5 si legge “All’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti:
“c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si e’ reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.