Il soccorso istruttorio integrativo, ovvero la possibilità dell’appaltatore di regolarizzare a posteriori carenze formali della propria domanda di partecipazione alla gara, non ricomprende la mancanza di documenti sostanziali. Soprattutto nel caso in cui sia stata la stessa stazione appaltante a comminare l’esclusione in caso di omessa produzione. In questi termini si è espresso il tar Campania sez. salerno nella sentenza del 27 marzo 2019 n.770.