Negli appalti a corpo le varianti migliorative quantificano e si giustificano in sede di anomalia

In caso di appalto a corpo, il corrispettivo è determinato in una somma fissa ed invariabile risultante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta, sicché elemento essenziale è solo tale importo finale, risultando irrilevanti le voci di costo che hanno concorso a formare tale importo. Mentre l’offerta è immodificabile, sono invece modificabili le giustificazioni, così come sono ammesse le giustificazioni sopravvenute e di compensazione tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile.  Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione V in una sentenza del  3 maggio 2019 n. 2875  intervenendo su un caso relativo ad un appalto di raccolta rifiuti in cui  il TAR aveva annullato l’aggiudicazione perché l’impresa aveva indicato l’incidenza sull’offerta del costo delle varianti migliorative solo in sede di verifica dell’anomalia. Il Consiglio di ha ribaltato l’esito , ammettendo, per gli appalti a corpo, la possibilità di specificare tale voce di costo in sede di verifica dell’anomalia purché l’offerta nel suo complesso, a causa di ciò, non subisca modifiche.