Con buona pace delle linee guida n. 6/2018 , il Consiglio di Stato sez. V il 30 aprile scorso con sentenza n. 2794 ha stabilito che “La mera irrogazione di penali relative a un precedente rapporto contrattuale non costituisce di per sé causa di esclusione dalla gara. Conseguentemente non sussiste alcun obbligo a carico del concorrente di dichiarare di essere incorso nelle penali, non prefigurandosi la fattispecie del grave illecito professionale. I giudici a differenza di ANAC sotto questo specifico profilo, ha operato un’interpretazione restrittiva della nozione di grave illecito professionale in un caso nato all’interno di una gara per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti. Il giudice amministrativo di primo grado ha respinto il ricorso del concorrente. Alla base della decisione è stato posto il principio secondo cui grava sui concorrenti un generale dovere di dichiarazione di tutti i fatti risolutivi, errori o altre negligenze incorsi in precedenti rapporti contrattuali. Il Consiglio di stato ha ribaltato l’esito evidenziando l’irrisorietà delle penali applicate, con conseguente violazione dell’articolo 80 del Dlgs 50/2016 nonché dell’articolo 97 della Costituzione con particolare riferimento al principio di proporzionalità. In particolare, per il giudice amministrativo, l’irrogazione di penali contrattuali non integra di per sè il grave illecito professionale in quanto non costituisce sintomo di errore grave o di grave negligenza. Non si è quindi in presenza di una causa di esclusione, tanto più se il relativo provvedimento non specifica l’ammontare delle penali né offre alcuna puntuale motivazione in merito alla gravità dei fatti che hanno determinato l’irrogazione delle stesse.