“L’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; 9 dicembre 2015, n. 5597). Tale assunto vale anche in relazione alla valutazione di anomalia dell’offerta (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; 12 maggio 2016, n. 1901; Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 589). “ lo ha ribadito il Consiglio di Stato sez. V nella sentenza dello scorso 28/5/2019 n. 3487. Resta aperto però la questione sulla individuazione dei contratti collettivi di riferimento e della loro compatibilità ai fini di una armonizzazione poi in sede di stipulazione del contratto soprattutto se vi è una clausola sociale con riassorbimento del personale.