Gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice appalti (d.lgs. 50/2016) vengono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice. Ad affermarlo è una recentissima sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, datata 21 maggio 2019, n. 8.
In questo senso dovrebbe essere infatti composto il contrasto di giurisprudenza venutosi a creare per effetto delle pronunce richiamate dalla Sezione rimettente, in particolare per effetto della sentenza della III Sez. del 13 marzo 2018, n. 1609, che pure per un servizio di vigilanza antincendio a favore di un’azienda sanitaria locale, aveva invece affermato la prevalenza del criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del codice appalti (peraltro supponendo che: «la tipologia di cui alla lett. b) del comma 4 dell’art. 95 attiene ad un ipotesi ontologicamente del tutto differente sia dall’appalto “ad alta intensità di manodopera” di cui all’art. 95 comma 3 lett. a) che concerne prestazioni comunque tecnicamente fungibili»; e non già all’esito di un’analisi del rapporto strutturale tra le due diverse disposizioni di legge).
Contemporaneamente, però, la sezione V con sentenza del 15/5/2019 n. 3147 ha affermato che “ La statuizione di primo grado (..) ha ritenuto illegittima e non motivata la scelta del criterio del prezzo più basso in relazione ad un servizio (di manutenzione del parco automezzi) non riconducibile tra quelli “standardizzati” ovvero caratterizzati da “elevata ripetitività”, secondo i paradigmi fissati dall’art. 95, comma 4, lett. b) e c), del d.lgs. n. 50 del 2016. I(..) Pur trattandosi di una tematica controversa specie in relazione al progressivo diffondersi della meccatronica, ritiene il Collegio (..) che nel caso di specie non sia censurabile l’adozione del criterio del prezzo più basso, in quanto le prestazioni oggetto dell’appalto hanno natura standardizzata e ripetitiva, ed anche perché non ricorre l’affidamento di un servizio ad alta intensità di manodopera, tale da imporre l’obbligatorio ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (esattamente in termini Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 605).”
Certo il Legislatore ha giocato d’anticipo quando nel dl.32/2019 per gli appalti sottosoglia ha previsto la regola del prezzo più basso e la motivazione caso per caso per il ricorso all’oepv, ma soprattutto ha svilito la norma nel prevedere che comunque il prezzo può ottenere un punteggio pari a 50pt.