RITO SPECIALE NEGLI APPALTI PUBBLICI

TAR TOSCANA, SEZIONE I, SENTENZA 3 OTTOBRE 2016 N. 1415

Il rito speciale in materia di appalti pubblici disciplinato dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. introdotto dall’art. 202 d.lgs 50/2016 si applica, ai sensi dell’art. 216 dello stesso decreto, solo alle procedure ed ai contratti “per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore”.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile un ricorso ex art. 120, comma 2 bis c.p.a. nel caso di procedura indetta prima dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.