L’omessa indicazione dei costi della manodopera in sede di offerta è scusabile solo se è causata da un’impossibilità oggettiva e non superabile con la peculiare diligenza richiesta ai partecipanti ad una procedura di gara, per definizione forniti di esperienza e competenze tecniche – anche nella redazione dell’offerta – particolarmente elevate. Il Tar Lombardia sez. Milano in modo ferreo ha posto a carico del concorrente l’onere di rispettare la normativa anche in presenza di una modulistica che non contempla le voci prescritte di cui in giudizio la stazione appaltante si duole riconoscendo di aver forviato i concorrenti (sez. IV n. 1680/2019) . Nel merito il Tar Lombardia rilevato che era ben possibile per i concorrenti inserire in offerta i costi della manodopera, o nei file che componevano l’offerta prima della trasformazione in Pdf e della sottoscrizione digitale o nella copia cartacea facoltativa.