Le ATS sono diverse dalle ATI

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza del 3 settembre 2019 n. 6083 ha precisato che le modalità di partecipazione delle associazioni temporanee di imprese di cui all’art. 48 del codice dei contratti non si estendono alle associazioni temporanee di scopo. Quindi, nelle gare per l’affidamento del ‘Servizio sanitario di emergenza per sistema 118, se la lex specialis non prescrive un criterio specifico per valutare l’anzianità professionale dei concorrenti, che partecipano sotto forma di associazione temporanea di scopo, non può applicarsi il parametro del cumulo dell’anzianità di ciascuna componente della Ats, ovvero, la valutazione dei migliori requisiti di ciascuna impresa facente parte dell’Associazione. Ai fini del computo dei requisiti esperienziali e di anzianità previsti dal bando dovrà invece applicarsi la data di costituzione dell’associazione temporanea di scopo quale ‘parametro di valutazione cronologica.