Con la pronuncia n.6066 del 2 settembre la sez. V del consiglio di Stato ritorna sulla differente qualificazione e inquadramento dell’avvalimento tecnico e dell’ avvalimento di garanzia e sul tipo di avvalimento mediante il quale comprovare il requisito del fatturato specifico richiesto dal bando di gara.
Il Consiglio di Stato è intervenuto sull’avvalimento del fatturato specifico il possesso del quale può assumere finalità differenti a seconda di quanto indicato negli atti di gara e, quindi, potrebbe esser un requisito inteso come confermativo di una certa solidità economico-finanziaria dell’operatore economico (avvalimento di garanzia) ovvero come requisito comprovante la capacità tecnica che viene dimostrata mediante il richiamo a pregresse esperienze lavorative, alla propria organizzazione aziendale e le competenze tecniche a disposizione (avvalimento tecnico-operativo).