Il TAR Sardegna con sentenza della prima sezione del 18 settembre scorso n.748/2019, interviene su una questione che spesso ricorre nei contratti con impiego di manodopera e precisamente sulle clausole di compatibilità dei contratti collettivi e sulla loro armonizzazione. Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 (secondo cui al «personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia astrattamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente»). La stazione appaltante non ha il potere di indicare il contratto collettivo applicabile, ma ben può validamente disporre di verificare la coerenza (la “astratta connessione”, parafrasando la seconda parte dell’art. 30 cit.) tra l’attività oggetto dell’appalto e l’ambito di applicazione del C.C.N.L. indicato dall’impresa appaltatrice.