Il Consiglio di Stato, con sentenza 7411 del 29 ottobre 2019, ha stabilito la competenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all’accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; inoltre, si ribadisce che la normativa conferisce ad ANAC specifici poteri sanzionatori. Anac con un comunicato del 30 ottobre scorso ha precisato “Il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all’Autorità individuano nell’Anac il soggetto che ha il compito di assicurare, all’esito dell’accertamento di una situazione di pantouflage, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché l’adozione delle conseguenti misure sanzionatorie”.