In conformità al principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, le Stazioni Appaltanti non possono richiedere come mezzo di prova dei requisiti di partecipazione la presentazione di certificati che contengono una graduazione dell’esito dei precedenti servizi, essendo questi ultimi non contemplati dall’articolo 87 e dall’Allegato XVII del Codice dei contratti pubblici. Lo ha affermato il tar Puglia Lecce III nella sentenza del 9/10/2019 n. 1538.