Revisione del prezzo, proroga e rinnovo

Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono prevedere la clausola di revisione del prezzo (articolo 6 della legge 537/1993, sostituito dall’articolo 44 della legge 724/1994, come trasfuso negli articoli 115 e 244 del Dlgs 163/2006) e ora inserito all’art. 106 comma 1 lett. a). La norma ha carattere imperativo ed è posta nell’interesse pubblico per evitare che le prestazioni derivanti dai medesimi contratti possano subire nel tempo un decremento qualitativo a causa della eccessiva onerosità della prestazione. Da tempo ci si interroga se la revisione possa esser  riconosciuta solo nel caso di proroga del contratto ovvero possa esserlo anche nel caso di rinnovo dello stesso.   Il Consiglio di Stato sez. III nella sentenza del 18 ottobre 2019, n. 7077 ha precisato che nel caso di  rinnovo poiché si ha un’autentica rinegoziazione, il diritto alla revisione non può configurarsi in quanto l’impresa che ha beneficiato di una speciale disposizione la quale preveda la possibilità di rinnovo del contratto senza gara a condizione di un prezzo concordato, non può poi anche pretendere di applicare allo stesso contratto il meccanismo della revisione dei prezzi (si veda Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 maggio 2014, n. 2479 e 1 giugno 2010, n. 3474; Sezione VI, 25 luglio 2006, n. 4640). Nel momento in cui le parti confermano il prezzo originario, ciò non può che significare che l’originario assetto di interessi ha conservato le originarie condizioni di equità e sostenibilità economica (su cui non incide, evidentemente, un maggiore o minore margine di lucro), secondo l’autonomo e libero apprezzamento degli stessi interessati (Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 maggio 2019, n. 3478).