La risoluzione del contratto non dichiarata non sempre porta all’esclusione e all’applicazione delle sanzioni ANAC

Va escluso che a fronte dell’omessa ostensione di una precedente revoca dell’aggiudicazione provvisoria non annotata nel casellario Anac, e a fronte dell’omessa dichiarazione di una precedente risoluzione in sé non rilevante a fini escludenti, sussista una vera e propria falsità dichiarativa – in termini di immutatio veri – passibile ex se di sanzione ai sensi degli articoli 80, comma 12 e 213, comma 13, Dlgs n. 50 del 2016. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. V,  con la sentenza del  n. 8480/2019, riguardante  la contestazione del provvedimento con il quale l’Anac infliggeva alla impresa ricorrente sanzione amministrativa pecuniaria con contestuale inibitoria per 45 giorni alla partecipazione alle gare pubbliche e corrispondente annotazione nel casellario informatico, in conseguenza dell’omessa dichiarazione di pregressi illeciti professionali, ed in particolare per aver omesso di dichiarare una precedente revoca di aggiudicazione provvisoria e contestuale esclusione dalla gara, e una precedente risoluzione contrattuale. Quindi, Il non aver comunicato una pregressa risoluzione anteriore al triennio, in sé priva d’attitudine espulsiva, non determina infatti una condotta falsa o inveritiera in grado di legittimare l’esercizio del potere sanzionatorio di cui agli articoli 80, comma 12 e 213, comma 13, Dlgs n. 50 del 2016. Allo stesso modo per il Consiglio di Stato non può applicarsi la sanzione interdittiva per falsa documentazione o falsa dichiarazione se gli episodi di esclusione da precedenti gare non risultino annotati nel casellario informatico tenuto dall’Anac.