Con Deliberazione del 13 novembre 2019 n. 1051 ANAC ha precisato che L’Accordo Quadro è «un contratto normativo, dal quale discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensì l’unico obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro (pactum de modo contrahendi)» (Parere sulla normativa AG 8 del 22 giugno 2011), così che è necessario che siano stabiliti i prezzi unitari da porre a base dell’affidamento e la descrizione delle modalità di esecuzione delle prestazioni (Parere di precontenzioso n. 40 del 20 febbraio 2007). Nel caso di specie le giustificazioni fornite da . non – sono state ritenute idonee a dimostrare la congruità del ribasso offerto del 48%, perché riferite al valore massimo dell’appalto e non al prezzo offerto per l’espletamento dei servizi ab initio stimati come necessari e sufficienti dalla stazione appaltante.