Settore dopo alcuni interventi volti a condizionare gli affidamenti in chiave codice degli appalti alcuni interventi di fine anno riequilibrano il rapporto tra le due normative. Prima al parere del Consiglio di stato sulle Linee guida di Anac L’atteso parere, parimenti severo, è stato pubblicato in data 27/12/2019, con numero 3235 in cui si precisa che il codice del terzo settore non contempla questa figura di atto regolatorio e quindi non possono esser adottate, poi di recente il TAR Puglia Lecce, Sez. II, 30 dicembre scorso , n.2049 in cui si dichiarano legittimi gli atti posti in essere da alcuni i Enti Locali, attraverso apposito protocollo d’intesa, nei quali si motivava la scelta di ricorrere alla convenzione con soggetti del Terzo Settore e per la precisione associazioni di volontariato.
Il Tar, dopo aver richiamato l’articolo 56 del D.Lgs. 117/2017 ( Codice del Terzo Settore ), sottolinea che la norma che si radica nella scia dell’art. 45 Cost, che riconosce “la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata” legittima , le amministrazioni pubbliche “possono” ricorrere a forme di convenzione, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. Si legge “Trattasi pertanto di attività discrezionale, compatibile con le previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici, purché oggetto di adeguata motivazione. In tal senso, va condiviso quanto riportato dall’ANAC con Delibera 20.1.2016, n. 32, secondo cui “l’erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell’amministrazione” (cfr. Delibera cit, punto n. 6).”