E’ possibile procedere con il calcolo dell’anomalia superando il principio dell’invarianza se è provato che il concorrente debba esser riammesso un concorrente escluso a causa di un’anomalia della piattaforma di negoziazione che impediva la corretta apertura dell’offerta economica, determina il ricalcolo della soglia di anomalia non trovando applicazione il cd principio di invarianza della soglia (detto anche “del blocco della procedura”) di cui all’art.95 co.15 del Codice. La “fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte”, richiamata nel citato comma 15, è conclusa con l’aggiudicazione definitiva e non certo con la mera proposta di aggiudicazione, la cui adozione non preclude quindi all’amministrazione eventuali operazioni di ricalcolo delle medie. Questo è quanto stabilito con sentenza del Lombardia Milano sz. IV del 2 marzo 2020 n. 401 .