Anche nelle gare relative agli appalti di importo inferiore a € 40.000,00, devono essere garantiti i principi di non discriminazione e di trasparenza di cui all’art. 30, comma 1, D.Lg.vo n. 50/2016, espressamente richiamati dall’art. 36, comma 1, dello stesso D.Lg.vo n. 50/2016, che disciplina i contratti di appalto sotto soglia (tali principi sono stati violati perché il Comune, anziché affidare la progettazione direttamente ad un professionista, ne ha contattati più di uno, non garantendo la segretezza delle offerte, poiché non aveva prestabilito un termine identico, per la presentazione delle offerte economiche, e non aveva adottato alcuna precauzione, per impedire all’aggiudicatario, di conoscere in anticipo l’offerta del concorrente). Questo è stato stabilito dal Tar Basilicata, sez. I in una sentenza del 23 gennaio 2020 nella quale ha precisato che il coinvolgimento di più operatori economici necessita del rispetto delle regole primordiali delle procedure di gara.