Il dirigente Rup non può essere Presidente della commissione se si prova l’incompatibilità nel concreto.

Il TAR Lazio, Sez. III-ter, Roma, del 12 febbraio 2020, n. 1942 in una recente sentenza stabilisce che in tema di incompatibilità dei commissari di gara con riferimento agli enti locali per i quali esiste una norma speciale l’art. 107 del TUEL che prevede che il dirigente è RUP, Presidente della commissione e  colui che stipula il contratto.  Secondo il Tar” Se questa, come affermato anche dal Consiglio di Stato, costituisce una funzione/compito d’ufficio, non dovrebbe risultare in astratto nessuna incompatibilità salvo una dimostrazione concreta di una posizione specifica in cui effettivamente questo risulti portatore di un interesse (suo o di un congiunto/conoscente) concretamente dimostrato tale da condizionare lo sviluppo fisiologico della gara.”. Secondo i giudici   ciò che determina l’incompatibilità non è il riferimento al singolo contratto ma al tipo di servizio (…) in relazione al quale l’incarico svolto può determinare – anche solo in astratto – un indebito pregiudizio nella valutazione e comportare l’inidoneità a ricoprire il ruolo di commissario di gara”