Sono illegittimi gli accordi tra soggetti pubblici stipulati ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 in violazione dell’obbligo di evidenza pubblica, quando hanno oggetto prestazioni reperibili presso privati (Consiglio di Stato n. 3130/2014; Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenza del 18 ottobre 2018 C-606/17, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza del 19 dicembre 2012, C-159/11). Né vale sostenere che i movimenti finanziari da una parte all’altra costituiscono mero ristoro delle spese sostenute” perché ciò che conta nell’ottica della concorrenza e del mercato è la circostanza che la fornitura di materiale da parte di un operatore economico preveda un corrispettivo annuale. Questo è quanto ha statuito il TAR Sicilia Palermo sez. II nella sentenza del 12 dicembre 2019 n. 2859 nel disaminare alcuni accordi tra enti aperti alla successiva adesione di altri senza che il rispetto delle prerogative minime stabilite dalla stessa Corte di Giustizia. Non può essere considerato legittimo, altresì, un accordo con clausola di adesione postuma da parte di amministrazioni diverse da quelle originariamente stipulanti qualora:
– non sia preventivamente fornita indicazione soggettiva delle Pubbliche Amministrazioni che potrebbero aderire all’accordo;
– non sia presente alcuna limitazione rispetto all’importo massimo dei contratti che potrebbero essere affidati in adesione;
– non sia fornita indicazione sulla durata temporale chiara per l’adesione;
– l’oggetto della prestazione “aggiuntiva” sia mutato in maniera sostanziale.