Negli incarichi legali è legittimo l’affidamento diretto:
- in caso vi siano effettive ragioni di urgenza e non siano stati istituiti gli elenchi di operatori qualificati, motivando in questo caso dettagliatamente l’ incarico e applicando comunque criteri di rotazione; in caso di «assoluta particolarità delle controversie» accertando e motivando rigorosamente l’ assenza di professionisti idonei a svolgere l’ incarico iscritti all’ elenco di operatori qualificati;
- in caso di conseguenzialità tra incarichi, come in ipotesi di diversi gradi di giudizio oggetto del servizio legale positivamente concluso, solo se l’ amministrazione si è riservata questa possibilità già nell’ avviso per il conferimento dell’ incarico assicurando comunque l’ equa ripartizione degli incarichi.
Con la deliberazione n. 144/2018/VSGO la Sezione regionale di controllo per l’ Emilia Romagna della Corte dei conti si discosta in modo significativo dalle linee guida definite dall’ Anac nel documento n. 12/2018, confermando “che il singolo incarico di patrocinio legale conferito in relazione a una specifica lite, secondo l’ articolo 17, non è soggetto all’ applicazione del codice dei contratti pubblici”.
La delibera della Corte dei conti oltre a confermare l’ orientamento consolidato ( Corte dei conti Emilia Romagna n. 74/2017 e n. 105/2018 ) e fornire i corretti criteri per l’ istituzione degli elenchi di operatori qualificati da parte delle Pa, mette alcuni “freni” alle istruzioni dell’ Anac.
Infatti secondo la Corte, nei casi di «assoluta particolarità della controversia», comunque in presenza di elenchi istituiti dall’ente, l’ affidamento di un incarico di patrocinio legale a un avvocato non inserito in quegli elenchi.
La Corte ritiene che in quel modo si vanificherebbe la ragione che giustifica l’ istituzione degli elenchi e cioè l’ attuazione dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità: “Per evitare di incorrere in una modalità elusiva, tenendo fermo il prerequisito di «assoluta particolarità delle controversie», secondo la Corte l’ unica eccezione potrà consistere nell’ accertare e motivare rigorosamente l’ assenza di professionisti idonei a svolgere l’ incarico”.
Poi sull’ affidamento di incarico in caso di urgenza, non trattato nelle linee guida, si ribadisce la necessità di specificare la motivazione delle ragioni di urgenza, ricordando che la stessa non può derivare dall’ inerzia dell’ ente. In presenza di elenchi l’ affidatario deve essere comunque individuato tra gli iscritti ( Corte dei conti Emilia Romagna n. 82/2018 ).
Infine, “il ricorso all’ appalto di servizi per affidare la gestione del contenzioso o di rami di esso in modo continuativo o periodico potrebbe rivelarsi elusiva dei principi configurando anche un danno erariale, sia nel caso di piccole sia di grandi amministrazioni, se non subordinata a determinate verifiche preventive”.
Quindi, diversamente dall’ apertura che sembrerebbe permettere l’ Anac, l’ appalto di servizi per la gestione del contenzioso deve ritenersi una modalità di affidamento residuale.
“Le consulenze non collegate a una specifica lite, non escluse dall’ articolo 17 del Dlgs 50/2016, possono essere affidate in base all’ articolo 7, comma 6, del Testo unico sul pubblico impiego e pertanto non devono essere affidate tramite appalto di servizi, come invece ha sostenuto l’ Anac”.
La delibera mette un punto fermo anche sull’ importanza della regolamentazione sull’ affidamento dei patrocini legali all’ esterno. La procedura di comparazione, deve essere preceduta da un apposito documento in cui inserire il numero, il criterio di selezione dei soggetti e i metodi sulla base dei quali verrà effettuata la comparazione da parte delle Pa.